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GESTIONE CONCORDATO PREVENTIVO – FALLIMENTARE

Per concordato preventivo si intende il mezzo che la legge mette a disposizione dell’imprenditore fallibile in crisi o in stato di insolvenza, per evitare la dichiarazione di fallimento. Si chiama “preventivo” proprio per indicare la sua funzione di “prevenire” le gravi conseguenze che seguirebbero ad uno stato di dissesto finanziario. In pratica consiste in una proposta di ristrutturazione dei debiti che il debitore fa ai creditori al fine di risolvere la sua posizione di insolvenza e chiudere a saldo e stralcio le proprie posizioni debitorie. L’accordo è vincolato a tutti i creditori compresi i dissenzienti. Se la valutazione del creditore è positiva il debitore sarà liberato dalla parte di debiti residui e non pagati. Uno degli effetti prodotti dal concordato è la sospensione delle azioni esecutive delle decadenze e delle prescrizioni. Ovvero tutti i crediti e i debiti, cioè tutte le obbligazioni, scadono alla data della domanda con riserva. Occorre tener presente che è possibile beneficiare del concordato una sola volta e per un periodo di tempo limitato.

La domanda di concordato deve essere inoltrata al Tribunale ubicato dove l’impresa ha la sede principale, deve essere inoltre sottoscritta dal debitore e se si tratta di impresa dal legale rappresentante. Occorre presentare un piano di risanamento aziendale sottoscritto da un professionista attestatore che confermi la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il piano di risanamento deve innanzitutto indicare le cause del dissesto e le possibili soluzioni (ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti).

In tutto il processo è necessario dire tutta la verità sulla situazione creditoria, debitoria e patrimoniale della società senza tacere nulla. Si tenga conto del fatto che attestare un piano di risanamento non veritiero comporta conseguenze penali molto pesanti

RD vi assiste in tutte le fasi di procedura di concordato preventivo partendo dall’analisi di fattibilità del concordato fino all’asseverazione.

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