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Sospensione o estinzione della procedura d'asta

Trascorsi 90 giorni dal pignoramento il Giudice dell'Esecuzione avvia la Procedura di vendita dell'immobile ( attribuendo un numero c.d. RGE)  e devono essere depositati i dati dell'immobile: stima effettuata dal CTU nominato dal Giudice, con allegate tutte le necessarie informazioni relative alle certificazioni dell'immobili compresi i dati catastali. Dopo un anno e due mesi circa dal pignoramento, prima che il giudice pronunci l'ordinanza di vendita dell'immobile, con indicato il prezzo di vendita e la data del primo esperimento di asta, è possibile che l'esecutato richieda  la conversione del pignoramento, che costituisce per il debitore l’ultima opportunità di sostituire l’immobile con una somma di denaro che copra l’importo del debito più le spese sostenute fino a quel momento, tale somma può essere anche rateizzata con il 6% immediato e a seguire un massimo di 48 mensilità. Realisticamente la vendita effettiva all’asta avviene dopo due anni dal pignoramento. Nel frattempo verrà nominato un custode giudiziario e l’immobile sarà liberato.

Occorre tener presente che il Codice di Procedura Civile prevede che laddove il prezzo di vendita d’asta si è “notevolmente ribassato” sia possibile richiedere al Giudice, tramite istanza l'estinzione della Procedura. In pratica di fronte alla decisione del Giudice di estinguere la Procedura esecutiva, l'immobile pignorato viene liberato dalla esecuzione. Ovviamente il debito resta e l'esecutato dovrà quindi trattare successivamente con i Creditori una ripianificazione del debito (saldo e stralcio oppure un rientro graduale del debito). RD vi affianca in questa fase così delicata.

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