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GESTIONE DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEI SOGGETTI NON FALLIBILI

La legge 3/2012 viene in aiuto a tutte le piccole imprese che si trovano in situazione di sovraindebitamento, cioè la condizione economica di chi non riesce a pagare i propri debiti. La procedura di sovraindebitamento consente al debitore, persona fisica o soggetto escluso dalla legge fallimentare (secondo la legge fallimentare il piccolo imprenditore e gli artigiani non possono dichiarare fallimento in quanto non rientrano nel requisito dell’imprenditorialità), di trovare un accordo davanti al Giudice per facilitare il risanamento dei debiti. E’ il giudice a decidere, sulla base della reale possibilità del debitore, quanto, in base al reddito, è possibile pagare. Se l’accordo viene accolto il debitore è esdebitato ossia beneficia della liberazione di tutti quei debiti ai quali non riesce ad ottemperare. Se l’accordo non viene accolto si accede alla procedura di liquidazione del patrimonio.

Per fare ciò bisogna rivolgersi ad un intermediario abilitato, il quale sottoscrive l’accordo volto alla ristrutturazione del debito e alla soddisfazione dei crediti. In questo modo vengono pianificate, posticipate, rateizzate e addirittura annullate anche le posizione debitorie più complesse.

Possono proporre la procedura di indebitamento le persone fisiche e giuridiche che non svolgono attività di impresa come i professionisti, i lavoratori autonomi e le società professionali. Sono inoltre idonei gli imprenditori commerciali che hanno cessato l’attività da più di un anno, gli enti privati non commerciali e gli imprenditori agricoli.

RD ti assiste lungo tutto il processo di formulazione della proposta da sottoporre al Tribunale.

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